L'INPS, con messaggio n. 13406 del 10 giugno 2009, ha precisato che l'azienda la cui crisi sia ricompresa in determinati criteri stabiliti recentemente dal Ministero del Lavoro, può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.
Il Ministero, con lettera circolare n. 14/0005251 del 30 marzo 2009, ha, infatti, attualizzato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali.