La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sula lavoro, con la risposta all’interpello n. 15 del 24 ottobre 2013, ha precisato che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche (e-cig) il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
Tale conclusione deriva dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità che ha considerato le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contenenti tabacco.
In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità, per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).