La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 gennaio 2013, n. 212, ha deciso che è nullo, perché diretto a eludere l’obbligo di corrispettività di cui all’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza che prevede che la risoluzione dello stesso sia rimessa esclusivamente all’arbitrio del datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte infatti la possibilità di rinunciare al patto di non concorrenza da parte del solo datore di lavoro, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 1373 c.c. sulla libertà di recesso, deve ritenersi non consentito, dato che la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa va contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva.
Quindi la disposizione normativa non consente da un lato che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo e dall’altro che l’attribuzione patrimoniale pattuita possa venir meno per la sola volontà del datore di lavoro.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame l’obbligo di non concorrenza, anche se operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà. Ma questa compressione, ai sensi del 2125 c.c., non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore di lavoro, corrispettivo che finirebbe con l’essere escluso se il datore di lavoro esercitasse la facoltà pattuita di liberarsi dal vincolo unilateralmente.