La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/03/2012 n.8555, ha deciso che il dipendente è colpevole del reato di danneggiamento ex art. 635bis del c.p. e conseguentemente è tenuto a risarcire l’azienda, se cancella volontariamente una grande quantità di dati aziendali dall’hard disk del PC presente sulla sua postazione di lavoro e si impossessa di diversi cd rom contenenti i back-up sottraendoli al datore di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità, più precisamente, il danneggiamento deve intendersi integrato tutte le volte in cui la manomissione ed l’alterazione dello stato del computer sono rimediabili solo con un postumo intervento recuperatorio e comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro, con oneri di spesa o comunque con l’impiego di unità di tempo lavorativo.
Nel caso in esame la situazione era aggravata anche dal fatto che i file in buona parte recuperati non potevano in ogni caso essere aperti  e quindi erano definitivamente perduti. Segno questo evidente che la cancellazione era avvenuta con l’uso di un apposito sistema di sovrascrittura con lo scopo di arrecare una perdita definitiva dei dati aziendali.