L’INPS, con il messaggio n. 28509 del 12 novembre 2010, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della L. n. 164/1975, se le imprese industriali, comprese quelle del settore edile ed affini, accedano alla proroga della cassa integrazione guadagni è necessario lo svolgimento della procedura di consultazione sindacale ex art. 5 della medesima legge.
Si segnala, inoltre, che già con risposta all’interpello n. 26/2010, il Ministero del Lavoro aveva precisato che risulta applicabile nei confronti dei lavoratori dell’edilizia ed affini l’art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975 – che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa pur parziale dell’attività lavorativa - recante norme in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, che prevede che l’integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che, in casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.