Edilizia: sottoscritto l’accordo per la verifica dell’EVR per le province di Milano, Lodi e Monza Brianza
A cura della redazione
Assimpredil Ance ha reso noto di aver sottoscritto con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, l’accordo di verifica dei parametri territoriali, necessario per l’eventuale conferma dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2026.
L’EVR è dovuto nella misura intera stabilita a livello territoriale (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2025), in quanto è stato riscontrato l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali individuati dal contratto collettivo provinciale, nel raffronto dei due trienni di riferimento (2025/2024/2023 e 2024/2023/2022).
Restano confermate le modalità con le quali le imprese possono comunicare l’eventuale andamento negativo di entrambi o di almeno uno dei parametri aziendali. La verifica aziendale deve riguardare l’andamento di ciascuno dei due seguenti parametri aziendali:
le ore denunciate alla Cassa Edile o alle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza metterà a disposizione tale dato con le stesse modalità dell’anno scorso);
il volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.
Qualora l’andamento di entrambi gli anzidetti parametri risulti negativo, l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2026, mentre se l’andamento negativo riguarderà solo uno dei due, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2026 in misura ridotta (65% della misura intera).
Ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, le imprese devono inviare, tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2026, ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione, unitamente alla relativa documentazione probatoria. La trasmissione deve essere effettuata ai seguenti indirizzi PEC: assimpredil.sindacale@pec.ance.it; datorilavoro@pec.cassaedilemilano.it.
Il mancato rispetto della procedura nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in merito ai presupposti indicati dall’azienda, comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2026 in misura piena.
L’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera prevista a livello territoriale, fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione completa di documentazione a supporto.
L’eventuale conguaglio dell’EVR relativo all’anno in corso sarà effettuato a consuntivo, nel mese di dicembre.
Per il 2026, l’EVR dovrà essere anticipato in quote mensili, agli addetti in forza nell’anno. Devono essere riconosciuti anche gli importi arretrati dovuti da gennaio 2026.
Agli importi riconosciuti a titolo di EVR per l’anno 2026 è applicabile l’imposta sostitutiva, per l’anno in corso, pari all’1% sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, ad euro 80.000,00.
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