Edilizia: concessione della CIGO slegata dalla ripresa dell'attività lavorativa
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 2/04/2009 n.7526, facendo seguito al precedente intervento con il messaggio 6990/2009, ha precisato che la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria alle aziende edili da parte delle Commissioni provinciali competenti non deve essere subordinata all'effettiva ripresa dell'attività dell'azienda richiedente.
Ne consegue che è errato accogliere le domande di CIGO motivate da mancanza di lavoro, fine cantiere e mancanza di commesse solo dopo la ripresa dell'attività lavorativa da parte della ditta richiedente.
L'INPS coglie l'occasione anche per fornire alcune istruzioni operative alle proprie sedi impegnate nell'esame delle domande di CIG. In particolare l'istruttoria delle richieste del trattamento di integrazione salariale deve fondarsi sulla documentazione fornita dal soggetto richiedente, con la conseguenza che se questa manca , l'azienda è tenuta a presentarla su richiesta dell'Istituto previdenziale, così che su di essa possa fondarsi un favorevole giudizio previsionale di ripresa dell'attività lavorativa.
Proprio in merito al concetto di ripresa dell'attività lavorativa, l'INPS richiama la circolare 130/2003, secondo cui detta espressione deve essere intesa nel senso che le situazioni aziendali addotte a giustificazione della domanda di ammissione alla CIG devono basarsi su elementi oggettivi attendibili che consentono di prevedere che l'impresa continui a operare sul mercato.
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