Edilizia: i tempi per la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, ha reso noto che, nel settore dell’edilizia, può essere revocato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
Si ricorda in fatti che, nel settore dell’edilizia, il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza e, quindi, gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti provvedimenti.
Conseguentemente, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, punto 10, dove si specifica che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. in tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalle assunzioni”.
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