Edilizia: il rilascio del DURC e l'iscrizione alla Cassa Edile
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 16914 del 6 novembre 2009, nel rispondere ad un quesito inviato da un'impresa edile non iscritta alla Cassa Edile, ha precisato che la diffida presentata dalla suddetta impresa (relativa al perfezionamento della procedura di rilascio del DURC) presuppone la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per le imprese "inquadrate e inquadrabili" nel settore dell'edilizia. L'impresa, infatti, aveva addotto, semplicemente, che tale obbligo è riferibile alla parte "obbligatoria" del contratto collettivo e non in quella "economico e normativa" e pertanto allo stesso sono tenute esclusivamente le imprese iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.
Il Ministero ha risposto che, nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo in questione, nella sua parte economico e normativa, rientrano quelli di iscrizione e versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa. Tale impostazione deriva da un'attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e, in questa sede, non può che ribadirsi l'applicabilità delle condizioni in esame. A tal proposito basti infatti ricordare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili risulta chiaramente dal dettato normativo dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 ("il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alle casse edili) e dell'art. 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 (l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile..."), in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa (Cass. civ. Sez. Lav., n. 17316/2003).
Riproduzione riservata ©