L’Inps, con il messaggio n. 15929 del 2 ottobre 2012, ha precisato che la cig va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia per le imprese artigiane che industriali dell'edilizia.
L'art. 1 della L. 427/1975 stabilisce che l'integrazione salariale prevista per gli operai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia e affini, come disciplinata dall'art. 1, L. 77/1963 e successive mod., "è corrisposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino a un massimo di dodici mesi".
Con risposta all'interpello n. 26/2010, il Ministero vigilante ha disposto che la proroga del periodo di integrazione salariale previsto per le imprese industriali dall'art. 6, comma 1, L. n. 164/1975, non richiedendo ai fini della proroga una ripresa, pur parziale, dell'attività lavorativa, deve ritenersi applicabile a tutte le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edile e affini (Messaggio n. 22320 del 3.9.2010).
Ad ulteriore chiarimento e integrazione, con risposta all'interpello n. 26 del 1° agosto 2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che l'art. 1, L. 14/1970, estende alle imprese artigiane del settore dell'edilizia i benefici già previsti dall'art. 1, L. 77/1963, in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali.
Considerato, pertanto, che né la legge del 1970, e quindi, la L. n. 77/1963, né la L. 164/1975, pongono alcuna condizione per la concessione dell'integrazione salariale a favore delle imprese artigiane, il predetto presupposto relativo alla "riduzione dell'orario di lavoro", deve intendersi "nel senso che la cig va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell'attività lavorativa" sia per le imprese artigiane che industriali dell'edilizia.