L’Inps, con il messaggio n. 501 del 21 gennaio 2015, ha precisato che anche i trattamenti di disoccupazione edile, di cui alle leggi n. 223/1991 e n. 451/1994, sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella circolare n. 67/2011.
In particolare, nella citata circolare si è affermato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa).