Edilizia: per la proroga della cig si segue la normativa del settore industriale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 26 del 5 luglio 2010, ha precisato che, anche per il settore edile, è possibile effettuare periodi di proroga, secondo la normativa attualmente vigente per l’industria.
In particolare, risulta applicabile nei confronti dei lavoratori dell’edilizia ed affini l’art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975 – che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa pur parziale dell’attività lavorativa - (più favorevole rispetto all’art. 1, comma 1, della medesima legge, riguardante direttamente il settore edile ed avente la medesima ratio), recante norme in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, che prevede che l’integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che, in casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Si tratta, come detto, di una disposizione più favorevole rispetto a quella prevista in materia di garanzia del salario e di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia e affini che, al contrario, richiede, ai fini della proroga del trattamento di integrazione salariale dopo i primi 3 mesi, una ripresa dell'attività lavorativa.
Per ciò che concerne, inoltre, il criterio di calcolo della settimana integrabile (“una settima può considerarsi fruita solo se la sospensione abbia riguardato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta”), il Ministero sottolinea che esso è limitato ai soli casi di richiesta di cigo per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo. A tali causali si aggiunge, senza dubbio, anche l’ipotesi di sospensione legata ad eventi meteorologici.
Riproduzione riservata ©