Edilizia, solo gli organismi paritetici possono svolgere attività di formazione
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 5 giugno 2012, ha indicato quali sono gli organismi paritetici del settore edile costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
Il Ministero precisa, inoltre, che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai sensi dell’art. 2, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008 e, quindi, legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con datori di lavoro, cosi come previsto dall'art. 37 del T.U. in materia di salate e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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