Editoria: semplificate le procedure per l'accesso all'integrazione salariale
A cura della redazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2010, il decreto ministeriale n. 47385 dell'8.10.2009 contenente la semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria.
Innanzi tutto, si specifica che possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento di cui sopra, il requisito occupazionale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza di intervento di CIGS, di 15 dipendenti.
Beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni), sono i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria deve essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di istanze di cui agli articoli 7 e 8 del decreto (ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale), il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettuerà gli accertamenti di propria competenza e ne trasmetterà gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del Lavoro.
Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il suddetto Servizio ispettivo, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolgerà una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.
Il Ministero del Lavoro adotterà, quindi, i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi.
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