Emersione lavoro nero: domande valide anche se l'accordo sindacale è successivo
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 12/01/2009 n.255, ha precisato che le domande di emersione del lavoro irregolare presentate ai sensi dell'art. 1, cc. 1192-1201 L. 296/2006 devono essere accolte anche se l'accordo sindacale che la predetta legge richiede venga stipulato preventivamente viene invece siglato dopo aver provveduto a regolarizzate le situazioni pregresse.
Il Ministero del lavoro richiama a sostegno della propria posizione la pronuncia del Consiglio di Stato n.1073/2008 secondo cui la Finanziaria del 2007 non contiene disposizioni ostative alla sanatoria per i datori di lavoro che a seguito di accertamenti ispettivi hanno immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e solo successivamente hanno stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione.
Più precisamente il Ministero ritiene, sulla base del parere del Consiglio di Stato, che l'accordo successivo all'emersione si configura quale istituto rientrante nel novero degli atti di convalescenza, quali la convalida, la ratifica, la conferma, ecc.
La finalità dei predetti istituti è quella di fornire stabile assetto giuridico a situazioni pregresse che altrimenti resterebbero esposte all'incertezza e all'instabilità se non addirittura illecite.
Nell'emersione del lavoro nero questa finalità risulta perseguita ogni volta che il datore di lavoro spontaneamente o a seguito di accertamenti ispettivi, ha sollecitamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e successivamente abbia stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione (entro il 30/09/2008).
Rimane ferma la condizione che, per fruire delle agevolazioni previste dall'art.1, c.1196 L. 296/2006, il lavoratore regolarizzato venga mantenuto in servizio per un periodo non inferiore a 24 mesi.
Riproduzione riservata ©