Il Ministero dell’interno, con la circolare 5/02/2016 n.589, facendo seguito alla decisione del Consiglio di Stato 8118/2014, ha precisato che ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione il cittadino extracomunitario, nei cui confronti è stata attivata la procedura di emersione di cui al DLgs 109/2012, ma prima della sua definizione, si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Deve tenersi distinta l’emersione di cui al comma 11bis dell’art. 5 del DLgs 109/2012 dalle fattispecie regolamentate dai commi 11ter e 11quater dello stesso articolo.

Infatti nel primo caso la concessione all’immigrato del permesso di soggiorno per attesa occupazione è subordinata al previo pagamento da parte del datore di lavoro degli oneri previdenziali, fiscali e retributivi, oltre al contributo forfettario di 1.000,00 euro per ciascun lavoratore, ove la procedura di emersione non si concluda per esclusiva responsabilità del datore di lavoro. 

Invece secondo il combinato disposto dei commi 11ter e 11quater il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore risulti in possesso del requisito della presenza sul territorio italiano al 31/12/2011. La procedura di emersione in questo caso si considera conclusa, ma il datore di lavoro è tenuto al pagamento degli oneri previdenziali, fiscali e contributivi. 

Su quest’ultimo aspetto il Consiglio di Stato precisa che se il rapporto di lavoro si considera interrotto prima della conclusione del procedimento di emersione, vuol dire che la sua esistenza è già stata dimostrata o comunque risulta evidente e quindi non può essere contestata o ritenuta dubbia. 

La concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione è pertanto l’unica alternativa legale all’espulsione dello straniero, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro successivamente alla domanda di emersione, ma prima della verifica conclusiva ai fini della stipula del contratto di soggiorno. 

In conclusione il legislatore ha disciplinato diversamente le due fattispecie previste rispettivamente dal comma 11bis e dai commi 11ter e 11quater, stabilendo solo nel secondo caso, che qualora il rapporto di lavoro si interrompa, si presuppone la sua provata o evidente esistenza. 

Tale esistenza invece non è così evidente nel caso di cui al comma 11bis, dove è il procedimento che si interrompe al suo inizio e non il rapporto di lavoro, a causa di qualche carenza che ricade esclusivamente sul datore di lavoro. In questo caso l’esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata in via formale dal pagamento delle somme relative agli oneri fiscali e previdenziali, oltre la presenza in Italia dal 31/12/2011.