Emilia Romagna: l'impresa deve scegliere tra la deduzione IRAP sul cuneo fiscale e quella sul costo del personale
A cura della redazione

La Direzione regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello 23/10/2013 n. prot. 954-565/2013, ha precisato che le deduzioni IRAP connesse al cuneo fiscale non possono essere cumulate con quella specifica riconosciuta sul costo del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo.
L’art.11, c.4septies del DLgs 446/1997 prevede infatti l’alternatività in riferimento ad ogni dipendente tra deduzione da cuneo fiscale e quella relative al personale addetto alla ricerca.
Secondo l’azienda che ha interpellato l’agenzia detta disposizione non deve invece essere interpretata in senso restrittivo, nel senso di vietare il cumulo anche quando le deduzioni predette si riferiscono ad archi temporali differenti seppur rientranti nello stesso anno.
A sostenere questa tesi è stata richiamata anche la risoluzione 235E/2008 con la quale l’Agenzia delle entrate ha risolto il caso dell’assunzione in corso d’anno di apprendisti ovvero di soggetti a cui, prima dell’assunzione, sono state corrisposte somme a titolo di collaborazione a progetto, prevedendo il cumulo tempo per tempo tra le specifiche deduzioni.
Non è dello stesso parere la Direzione regionale emiliana che invece sottolinea che l’incompatibilità tra le due deduzioni è da intendersi in senso assoluto ossia opera anche se le stesse si riferiscono a periodi diversi dell’anno.
L’Agenzia delle entrate ritiene infine errato il richiamo alla risoluzione del 2008 dato che la stessa faceva riferimento ad un collaboratore divenuto poi dipendente e quindi le deduzioni fruibili non erano due ma una sola.
Riproduzione riservata ©