Emilia Romagna: niente Garanzia Giovani per i tirocini sotto i 5 giorni
A cura della redazione

La Giunta della Regione Emilia Romagna, con la delibera n. 499 del 4 maggio 2015, ha definito un termine minimo di durata dei tirocini in attuazione del Piano regionale della Garanzia Giovani di cui alla DGR 475/2014.
In particolare, è stato stabilito che:
- I tirocini che si interrompono entro 5 giorni dall’avvio, data la non rilevanza della esperienza formativa svolta in situazione, non verranno sottoposti all’istruttoria sulla conforme costituzione del tirocinio di cui alla determinazione n. 15732/2015 e pertanto non saranno ammessi alla Garanzia Giovani;
- In caso di interruzione, l’istruttoria sulla conforme costituzione del tirocinio di cui alla determinazione n. 15732/2015, viene effettuata solo se l’interruzione ha luogo dopo il quinto giorno dall’avvio del tirocinio stesso;
- In caso di interruzione del tirocinio dopo il quinto giorno dall’avvio, gli enti promotori di tirocini devono comunque garantire la conclusione dell’istruttoria dei tirocini da loro promossi fornendo tutti gli elementi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna, per consentire l’erogazione da parte della Regione Emilia-Romagna tramite INPS, della indennità al tirocinante, pena la cancellazione per i 12 mesi successivi dall'Elenco dei promotori di tirocini formativi per l’attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani, di cui all’Allegato 3 della Delibera di GR n. 985 del 30/06/2014.
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