L'Enasarco sul proprio sito internet ha reso noto che, a seguito della variazione dell'indice Istat, il contributo minimo a decorrere dal 1° gennaio 2008 è pari a 381,00 euro se si tratta di agenti plurimandatari e di 759,00 euro per i monomandatari.

Invece il massimale annuo su cui calcolare i contributi è pari a 15.202,00 euro per i plurimandatari e 26.603,00 euro per i monomandatari.

L'Enasarco ricorda che se gli agenti operano in società il minimale e il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci. Pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà osservare le seguenti istruzioni:
- Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari.
- Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

Infine ricorda la nota Enasarco i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.