Enpals: precisazioni sulla maxisanzione
A cura della redazione

L'Enpals, con la circolare 26/07/2007 n.10, fa seguito all'intervento ministeriale che con la nota del 4/07/2007 n. prot. 8906, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della maxisanzione per il lavoro nero introdotta dalla L. 248/2006.
Tra le osservazioni avanzate dall'istituto previdenziale per i lavoratori dello spettacolo meritano di essere evidenziate le seguenti:
- i lavoratori in nero per i quali il datore di lavoro può essere sanzionato sono il lavoratore subordinato non registrato nei libri paga e matricola regolamentari o di cui non si sia effettuata la comunicazione di assunzione al servizio competente, nonchè il lavoratore parasubordinato e il lavoratore autonomo che non risultino dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche.
- Nei confronti della sanzione da 1.500 a 12.000 euro trova applicazione il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/1981. La riduzione non trova invece applicazione per l'importo in misura fissa pari a 150 euro previsto per ciascuna giornata di lavoro effettivo, in quanto lo stesso costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale.
- Non è ammesso il ricorso all'istituto della diffida in caso di accertamento di condotte punibili con la maxisanzione.
- Le sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore vengono integrate con la maxisanzione.
- la sanzione applicabile in caso di illeciti commessi prima di entrata in vigore della maxisanzione, ossia prima del 12/08/2006, è quella vigente al momento in cui la violazione è stata commessa.
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