Ente bilaterale: anche gli ispettori possono sanzionare l'azienda che non si iscrive
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 12/10/2010, rispondendo ad un quesito avanzato dalla DPL di Macerata, ha precisato che anche il servizio ispettivo è legittimato a sanzionare l’azienda che non si iscrive all’Ente bilaterale di categoria qualora tale iscrizione determina per i lavoratori il diritto a percepire una quota di retribuzione.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l’accordo interconfederale del 29/07/2009 di riforma degli assetti contrattuali, ha espressamente previsto che i trattamenti erogati dagli enti bilaterali sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e dei contratti collettivi. Ciò comporta che le prestazioni degli enti bilaterali sono divenute un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Pertanto se l’impresa non si iscrive all’ente bilaterale (rimane infatti una facoltà del datore di lavoro), il lavoratore ha comunque diritto all’erogazione della prestazione che verrà effettuata direttamente dall’azienda.
Ne consegue che l’eventuale inadempimento dell’azienda nell’assolvimento dell’obbligo contrattuale può essere fatto valere non soltanto dal lavoratore interessato, ma anche dagli organi ispettivi che possono anche comminare sanzioni per la mancata corresponsione della prestazione.
Quanto detto vale sia per le aziende iscritte alle associazioni firmatarie dei CCNL sia per quelle non iscritte ad alcuna associazione, dato che l’adempimento contributivo è un obbligo che incombe su tutti i datori di lavoro, al fine di evitare qualsiasi concorrenza sleale e competitività al ribasso, oltre ad effetti intollerabili di dumping sociale ed economico.
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