Errata Corrige:Detassazione degli straordinari
A cura della redazione

In data 11 luglio 2008 è stata diramata la circolare n.49 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro in materia di detassazione degli emolumenti legati alla produttività.
Rispetto alle bozze della circolare che da qualche tempo circolavano e ai relativi commenti apparsi sugli organi di stampa e nel principio dei Consulenti del Lavoro, è stata aggiunto il paragrafo 1.7 relativo ai "Chiarimenti sui profili giuslavoristici". Tra essi, in particolare, si segnala che qualora siano stati previsti limiti giornalieri alla durata massima della prestazione, tale prestazione è considerata come straordinario esclusivamente ai fini contrattuali ed economici e secondo la circolare A.E può quindi rientrare nel regime di tassazione agevolata previsto dal DL 93/2008. Nello stesso paragrafo si stabilisce che anche lo straordinario forfetizzato rientra nel regime di detassazione purché sia possibile verificare effettive prestazioni di lavoro straordinario.
Riguardo alle prestazioni di lavoro a tempo parziale, le detassazione si riferisce sia al lavoro supplementare sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche.
Particolarmente estensivo è stato il chiarimento del Ministero del lavoro in materia di elementi retributivi premianti: rientrano nella misura i premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di banca ore, indennità di reperibilità o di turno, premi e somme una tantum, laddove comportino un incremento di produttività.
Stupisce, in particolare, l'inclusione tra gli elementi retributivi premianti la banca ore che, come è noto, è alimentata dalle ore di lavoro straordinario, determinando così l'applicazione, in questo caso, del principio di cassa, a differenza del lavoro straordinario tout court, soggetto al principio di competenza.
Il predetto limite andava inteso al netto delle trattenute previdenziali. Il testo della circolare ora recita che il tetto di Euro 3.000 va inteso al lordo dell'imposta sostitutiva (precisazione peraltro che poteva essere tralasciata). In sostanza ci sembra di capire che nel contatore dell'imponibile per l'imposta sostituiva vi entrano gli emolumenti lordi (retribuzione lorda). La contribuzione obbligatoria continuerà ad abbattere l'imponibile IRPEF.
Non è stato chiarito, viceversa, se il lavoratore senza reddito di lavoro dipendente nel 2007 possa aver diritto all'agevolazione. Secondo noi, può rientrare nel diritto il soggetto (previa attestazione) titolare di un rapporto di lavoro dipendente nel 2007 sospeso, come per esempio un'aspettativa.
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