Con la circolare n. 74 del 10 aprile 2003 l'Inps riesamina la problematica relativa alla simulazione del rapporto di lavoro subordinato. Con la precedente circolare n. 110/2001 lo stesso istituto, uniformandosi alle direttive del Ministero del lavoro, aveva considerato come evasione contributiva anche la semplice errata qualificazione di un rapporto di lavoro applicando conseguentemente l'articolo 116, c. 8, lettera b) della legge 388/2000. Con la presente circolare l'Inps tuttavia, preso atto dell'enorme contenzioso in essere, ritorna sull'argomento e fa un deciso passo indietro. Infatti, considerata la ratio della nuova formulazione del concetto di evasione che si basava sull'intenzionalità del fatto e tenuto anche conto che, in virtù delle numerose fattispecie di rapporti di lavoro che possono (e potranno per effetto della riforma del mercato del lavoro) essere instaurate, l'Inps ritiene che non sia sempre agevole verificare in concreto tale intenzionalità (tanto più che il rapporto è dichiarato e non è sommerso!) e quindi solo con un accertamento sul concreto atteggiarsi della prestazione permette al soggetto vigilante la trasformazione del rapporto (in subordinato). Ciò significa che per tutti gli atti accertati dal 1° ottobre 2000 (per il pregresso opereranno ancora le disposizioni di cui alla legge 662/96) le sedi operative provvederanno al ricalcolo delle sanzioni ovvero alla chiusura della pratica in ipotesi di avvenuto pagamento ed al rimborso delle eventuali maggiori somme versate.