Esente fiscalmente anche il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore in contanti
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, durante Telefisco 2019, ha precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per una delle finalità dell’art. 51, c.2, lett. f-bis), non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento effettuato è stato fatto in contanti o con carta elettronica, ossia con un metodo che non lo rende riconducibile direttamente al prestatore di lavoro.
L’Agenzia, infatti, ritiene che non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nella citata lettera f-bis), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate nella norma.
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