Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, ha fornito le istruzioni operative per la presentazione e la gestione, da parte degli organi competenti, delle istanze dei lavoratori c.d. salvaguardati per l’accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, DL 95/2012.
In particolare, il Ministero sottolinea che i soggetti interessati dalla normativa in questione sono i lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del DL 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011 (L. 214/2011), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato DL 201/2011 (6.12.2011).
I soggetti interessati devono presentare le istanze secondo le seguenti modalità:
- l’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c. (tentativo di conciliazione e altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) deve essere presentata presso la DTL innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;
- l’istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la DTL competente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.
La domanda dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici.
In ogni caso, la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
I lavoratori di cui alla lett. d) dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 8.10.2012, unitamente all’istanza dovranno produrre copia dell’accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all’amministrazione presso cui è stato ratificato l’accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c., senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ovvero dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all’esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.