Esodo lavoratori anziani: nuove indicazioni sulla fideiussione
A cura della redazione

Con il messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016, l’Inps ha fornito nuove precisazioni in merito alla fideiussione che il datore di lavoro deve presentare, in caso di accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi alla pensione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’istituto previdenziale, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista. Nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”. La “parte fissa” e la “parte variabile” costituiscono l’Importo Massimo Garantito, ovvero la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.
Il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto. Pertanto, in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all’esodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, l’Inps non restituirà la fideiussione. La sede può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’Inps.
Per quanto riguarda il prospetto di quantificazione dell’onere, lo stesso viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore, lo stesso deve segnalare la criticità all’Inps che provvederà a determinare i valori da versare. La segnalazione dovrà essere effettuata nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77. In ogni caso, con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015, per la determinazione della misura della contribuzione correlata l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio (nel rispetto dei massimali).
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