Il Ministereo del Lavoro, con la nota prot. n. 1940 del 25 gennaio 2011, ha reso noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.
Nell’ambito della normativa in esame, si rileva che, anche per le attività lavorative ESEDI, il datore di lavoro è obbligato ad indicare chiaramente, nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del Testo Unico, che i lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI.