L'INPS, con la circolare n. 35 del 9 marzo 2010, ha reso noto che le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a tempo indeterminato, hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'assegno di maternità dei Comuni.
È noto che l'assegno di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia che, all'atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della "carta di soggiorno". La domanda di assegno dev'essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall'evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e all'atto della presentazione la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti utili ai fini della concessione dell'assegno.
L'INPS ha precisato che la "carta di soggiorno" è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato; pertanto, le cittadine non comunitarie in possesso del citato permesso hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'assegno di maternità in questione.
L'assegno continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno.
La cittadina non comunitaria in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro 6 mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il termine dei 6 mesi.
Sono ammesse a beneficiare dell'assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Per "familiare" devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.