ExtraUE: AUU anche con il permesso per attesa occupazione
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale, ha reso noto che possono fruire dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico e del bonus asili nido anche i soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, c. 11 del TU immigrazione.
L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito alle numerose sentenze dei giudici di merito (Tribunale di Trento sent. n. 121/2023 confermata dalla Corte d’appello di Trento sent. n. 9/2025, Tribunale di Torino sent. n. 2359/2025, Tribunale di Monza sent. n. 1230/2025) che hanno accolto i ricorsi avverso i rigetti dell’INPS alle istanze volte ad ottenere l’AUU per figli a carico e il Bonus asilo nido, confermando l’equiparazione tra il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il permesso unico di lavoro quale titolo idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per la richiesta delle citate prestazioni.
Pertanto, fermo restando il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa, le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione devono essere accolte avendo cura di comunicare che la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.
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