ExtraUE: al via la regolarizzazione per i clandestini
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012 è stato pubblicato il DLgs 16/07/2012 n.109, che recepisce la direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative alle sanzioni e ai provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Tra le diverse disposizioni il provvedimento prevede anche che i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi e continuano ad occuparli al 15 settembre 2012 lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale in modo ininterrotto dal 31/12/2011, possano presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione apposita dichiarazione di emersione, con le modalità che verranno determinate da un decreto ministeriale, previo versamento di un contributo forfettario pari a 1.000 euro (non deducibile ai fini IRPEF) per ciascun lavoratore.
Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore straniero la retribuzione e a versare contributi ed imposte ai rispettivi enti ed istituti relativi al rapporto di lavoro, pari almeno a 6 mensilità o periodo più lungo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore.
Lo Sportello Unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’ammissibilità della dichiarazione di emersione e dopo aver acquisto i pareri favorevoli della Questura (insussistenza di motivi ostativi all’ingresso) e della DTL (capacità economica e congruità delle condizioni di lavoro applicate) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfettario (oltre al versamento di retribuzione, contributi e imposte).
Contestualmente, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego (con il modello Unificato-lav) oppure all’INPS, se trattasi di lavoro domestico.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno, comportano sia per il datore di lavoro che per il lavoratore straniero l’estinzione dei reati commessi e degli illeciti amministrativi.
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