Il Ministero dell'interno, con la circolare 25/06/2009 n.3163, ha fornito le istruzioni operative per la richiesta del nulla osta per la ricerca scientifica ai sensi dell'art. 27 ter, DLgs 286/98.
Le istanze dovranno essere presentate attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell'interno che verrà attivata il 1° luglio p.v.
Soggetti beneficiari sono tutti i cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito consente l'accesso ai programmi di dottorato, mentre la selezione del ricercatore spetta all'Università o all'istituto di ricerca presso cui il programma dovrà essere svolto, che dovranno essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università. L'elenco completo degli Istituti di ricerca interessati è disponibile al seguente indirizzo https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html
Prima di inoltrare la domanda di richiesta del nulla osta l'istituto di ricerca deve stipulare con ciascun ricercatore una convenzione nel quale sono contenuti il progetto di ricerca che si intende effettuare e l'impegno del ricercatore a realizzare lo stesso progetto.
Nel caso in cui il nulla osta non venga rilasciato per qualsiasi motivo ostativo all'ingresso la convenzione in precedenza stipulata decade.
Il passo successivo è inoltrare l'istanza di rilascio del nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione del luogo in cui si svolge il programma di ricerca.
Se l'esito della verifica della domanda è positivo, il SUI rilascia il nulla osta, senza richiedere il parere alla DPL, che servirà al cittadino straniero per ottenere il visto d'ingresso dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese di provenienza.
Con il visto d'ingresso lo straniero ritira il mod. 209 presso il SUI e lo invia attraverso gli Uffici Postali alla Questura per ottenere il permesso di soggiorno che gli consente di svolgere le attività (indicate in convenzione) di lavoro subordinato, autonomo o una borsa di addestramento alla ricerca oltre all'attività di insegnamento correlata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e di richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare. La richiesta di nulla osta alla ricerca può essere presentata anche a favore di un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale ipotesi, non è prevista la richiesta di parere alla Questura né il rilascio di un visto di ingresso.
Anche gli stranieri già ammessi come ricercatori da altri Stati Ue possano fare ingresso in Italia senza visto per proseguire le loro ricerche per tre mesi. Non dovranno nemmeno chiedere il permesso di soggiorno, ma solo presentare allo Sportello Unico una comunicazione allegando la convenzione stipulata nell'altro Stato. Per rimanere più di tre mesi dovranno invece stipulare una nuova convenzione con un istituto di ricerca italiano.