ExtraUE: ancora in vigore l'obbligo delle comunicazioni d'ospitalità alla P.S.
A cura della redazione
L'UTG di Padova, con la nota protocollo 18282/2005, rispondendo ad un quesito ha chiarito che l'onere della comunicazione d'ospitalità alla Pubblica Sicurezza contenuto nell'art. 7 del DLgs 289/98 (c.d. T.U. sull'immigrazione) non può ritenersi assolto con l'inoltro del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura UTG.
Infatti specifica l'UTG di Padova l'introduzione della nuova procedura di assunzione di un lavoratore extracomunitario e l'istituzione degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, in sostituzione delle DPL, disciplinati dal DPR 334/2005 (nuovo regolamento di attuazione della legge 189/2002), non ha previsto in alcuna disposizione la specifica abrogazione del suddetto contenuto dell'art.7 e nemmeno è stata prevista una limitazione di applicabilità ovvero un diverso assolvimento.
Infatti la ratio di questa disposizione è assolutamente diversa da quella perseguita dalle altre comunicazioni con il contratto di soggiorno.
Più precisamente l'art. 7 oltre a rivolgersi a diverse amministrazioni e competenze e con termini diversi, prevede la comunicazione nei casi in cui venga dato alloggio, ospitalità, cessione di fabbricato ovvero in caso di assunzione; mentre il contratto di soggiorno, sebbene abbia nominalmente l'afferenza per materia con la sola assunzione dell'art.7, ha natura di fattispecie complessa finalizzata a legittimare il titolo per il rinnovo del permesso di soggiorno e costituisce un contratto di lavoro, con le relative garanzie, e con profili indubbiamente pubblicistici che rilevano per i contenuti contrattuali e di ordine pubblico.