ExtraUE: Bonus bebè solo se in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 10/03/2016 n.1110, ha precisato che non hanno diritto all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dalla L. 190/2014, i cittadini extracomunitari che non risultano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La precisazione si è resa necessaria dopo che l’INPS ha ricevuto nel 2015 numerose domande di assegno di natalità da parte di cittadini extraUE aventi titoli di soggiorno diversi dal citato permesso, come la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro o altri titoli di soggiorno.
Interpellato il Ministero del lavoro sulla questione, quest’ultimo ha risposto confermando che l’assegno deve essere concesso solo ai cittadini extracomunitari a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Pertanto solo le domande presentate da stranieri in possesso del citato permesso devono essere accolte (sempre che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti). In tutti gli altri casi le domande vanno respinte.
In via transitoria ed eccezionale, le domande che non sono ancora state definite e che sono state presentate da un soggetto titolare di un permesso di soggiorno diverso da quello predetto, potranno essere accolte se l’altro genitore ne risulta invece titolare.
Questa eccezione non opererà per le nuove domande presentate dal 10 marzo u.s. (giorno di emanazione del messaggio INPS 1110/2016) che verranno accolte solo se presentate da un soggetto in possesso del titolo di soggiorno idoneo.
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