Il Ministero dell'Interno, con circolare 11 marzo 2009 n. 1280, ha fornito chiarimenti sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.
Nel richiamare la circolare n. 1257 del 27 marzo 2006, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a quanto disposto con l'articolo 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, il Ministero ha stabilito che la stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Al riguardo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici:
- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.