Il Ministero dell’interno, con la circolare 2 marzo 2012 n.1542, ha ricordato che il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il DPR 179/2011 concernente la disciplina dell’accordo di integrazione che i cittadini extracomunitari dovranno sottoscrivere al fine di ottenere il permesso di soggiorno.
L’accordo di integrazione, tradotto in 19 lingue, ha la finalità di regolamentare da un lato l’impegno da parte dello Stato di fornire allo straniero gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e dall’altro l’impegno del cittadino straniero presente sul territorio nazionale al rispetto delle regole della società civile per perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Per meglio realizzare l’inclusione sociale dello straniero è anche previsto che lo stesso, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di integrazione, partecipi ad una sessione di formazione civica presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Allo straniero verranno erogati dei crediti a seconda del livello di integrazione raggiunto, necessari per soggiornare legalmente sul territorio nazionale.
Con un’altra circolare (n. 1583/2012), lo stesso Ministero dell’interno ha riepilogato la regolamentazione della sottoscrizione dell’accordo di integrazione. In particolare lo straniero che richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno, a seconda del tipo di permesso, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione oppure presso la Questura e procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di integrazione.
In caso di permessi da richiedersi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione (Adozione, Affidamento, Aggiornamento permesso di soggiorno, Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, Asilo politico rinnovo, Conversione permesso di soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti, Lavoro subordinato-stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio, formazione professionale, Turismo), l’accordo può essere sottoscritto solo quando i dati anagrafici dello straniero sono ormai consolidati e questo ha luogo dopo che il cittadino straniero ha ottenuto il visto d’ingresso dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e ha fatto regolare ingresso in Italia. Dopo la sottoscrizione dell’accordo, lo Sportello Unico per l’immigrazione invia il mod. 209 a Poste italiane che lo indirizzerà alle Questure, competenti a rilasciare il permesso di soggiorno. 
Invece nel caso di permessi da richiedere direttamente alle Questure (Affari, Cure Mediche, Gara sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età, Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito) saranno le stesse a gestire la sottoscrizione dell’accordo di integrazione.
Nel corso dei due anni di vigenza dell’accordo di integrazione e al momento della verifica, che verrà avviata un mese prima della scadenza, gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno gestire il riconoscimento e la decurtazione dei crediti con l’acquisizione della relativa documentazione.
La revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell’Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.