A seguito dell'entrata in vigore del regolamento C.E. n. 859 del 14 maggio 2003 il campo di applicazione dei regolamenti C.E.E. n. 1408 / 71 e n. 574 / 72 è stato esteso, a decorrere dal 1° giugno 2003, al cittadino extracomunitario che soggiorni legalmente in uno Stato membro a condizione che gli stessi regolamenti CEE non siano ad esso già applicabili unicamente a causa della sua nazionalità e sempreché la sua situazione non presenti legami soltanto con lo Stato terzo e con un solo Stato membro.
Il regolamento n. 859/2003 non prevede il sorgere di alcun diritto a prestazione per i periodi anteriori al 1° giugno 2003.
Precisa però l'Istituto previdenziale che, in base al medesimo regolamento n. 859, possono essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se tali eventi si siano verificati in data anteriore al 1° giugno 2003, in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata, a partire dal 1° giugno 2003.
Le prestazioni che non siano state liquidate oppure che siano state sospese in relazione alla cittadinanza o alla residenza dell'interessato devono essere determinate oppure devono essere rideterminate a decorrere dal 1° giugno 2003 su specifica domanda che sia stata presentata dall'interessato entro due anni da tale data.
Qualora l'interessato presenti domanda successivamente al biennio predetto le prestazioni devono essere liquidate in relazione alla data della domanda.
Infine si legge sulla circolare 118/2003 l'applicazione del regolamento n. 859 non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale conclusi con gli Stati terzi e di cui la Comunità europea sia parte.