ExtraUE: esclusa l'autocertificazione per il rilascio del permesso di soggiorno
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la circolare 24/01/2012 n. prot. 512, ha reso noto che i cittadini extracomunitari che richiedono alla Questura il rilascio di particolari documenti (come ad esempio il permesso di soggiorno) non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà in luogo dei documenti originali rilasciati degli enti o Istituti competenti.
Come si ricorderà il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 183/2011 che, all'art. 15, pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli artt. 40 e 43 del citato DPR 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nell'articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il T.U. in materia di documentazione amministrativa si applica, nonchè le specifiche deroghe.
In particolare l'art. 3 del citato DPR 445/2000, precisa che “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero."
Il Ministero dell’interno pertanto ha chiarito che in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore nei procedimenti amministrativi curati dalle Questure, devono essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel T.U. dell'immigrazione.
A titolo di esempio non potranno essere sostituiti dall’autocertificazione, ma dovranno essere presentati in originale: il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (per il rilascio della carta di soggiorno); il certificato di idoneità alloggiativa (per il rilascio del permesso di soggiorno); la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido (per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione); la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio (per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio).
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