ExtraUE: espulsione automatica e richiesta di soggiorno in ritardo
A cura della redazione
Il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non comporta l'automatica espulsione dello straniero, anche se la predetta richiesta viene presentata dopo i 60 giorni dal termine di scadenza previsto dal T.U. sull'immigrazione.
Secondo la Corte di cassazione (sentenza 7892/2003) l'allontanamento automatico può trovare applicazione nel solo caso in cui la domanda sia respinta per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge per il soggiorno dello straniero sul territorio italiano.
Infatti il termine di 60 giorni per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno non ha carattere perentorio come già anticipato dalla Suprema Corte nella precedente sentenza 870/99.
Pertanto il prefetto è sempre tenuto a valutare se sussistono i requisiti per il rinnovo ed in caso di esito positivo lo deve disporre anche se il lavoratore straniero ha presentato in ritardo la richiesta.