Da un confronto effettuato tra i modelli Q e R originariamente diffusi dal Ministero del lavoro subito dopo l'approvazione del Regolamento 334/2005 che da attuazione alle modifiche apportate dalla legge 189/2002 al T.U. sull'immigrazione e quelli attualmente disponibili sul sito del minlavoro sono emerse alcune modifiche di particolare rilevanza. Ricordiamo che il modello Q si riferisce al Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero con un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente. Mentre il modello R si riferisce al Contratto di soggiorno da stipulare da parte dello straniero e del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa. Quindi entrambi relativi al caso in cui il lavoratore è già presente regolarmente in Italia. Tra le modifiche che il confronto ha fatto emergere quella di maggior rilievo è senza dubbio quella che si riferisce alla dichiarazione che il datore di lavoro deve rilasciare e con la quale attesta il rispetto di alcune condizioni necessarie alla regolare stipula del contratto di soggiorno. Più precisamente, in merito alla sistemazione alloggiativa del lavoratore, è scomparsa la dicitura che stabiliva che a richiesta dello Sportello Unico per l'immigrazione il datore di lavoro doveva esibire la certificazione attestante la conformità ai parametri di legge dell'immobile abitato dall'extracomunitario, rilasciata dal Comune o dall'ASL ovvero la presentazione della domanda diretta ad ottenerla. In sostanza il datore di lavoro dichiara sempre (sotto forma di autocertificazione) che la sistemazione alloggiativa del lavoratore rispetta i requisiti di legge in merito all'abitabilità, ma non è più tenuto a esibire allo Sportello la realtiva certificazione e quindi a richiederne una copia al Comune o all'ASL. Spetterà quindi allo Sportello unico d'ufficio effettuare le verifiche che riterrà necessarie senza coinvolgere il datore di lavoro. Inoltre è stata inserita una nota informativa (n.6) in più utile alla compilazione della parte riservata ai dati del datore di lavoro. Più precisamente nel caso in cui il datore sia una ditta, una società o un ente è necessario indicare l'indirizzo della sede legale dell'azienda.