La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42220 del 23 novembre 2005, ha deciso che per la configurazione del reato previsto dall'art. 22, comma 12, del D.L.vo n. 286/1998, punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno e l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato privo del permesso di soggiorno, o scaduto, o annullato, o revocato, è sufficiente che si sia concretizzato anche un mero rapporto di lavoro di fatto, pur senza i requisiti della stabilità.