ExtraUE stagionali: chiarimenti su procedura flussi, visti d'ingresso e misure per contrastare il lavoro in nero
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 21/07/2010 n.19237, fa seguito a due precedenti interventi del Ministero dell’interno (note 3965/2010 e 3500/2010) per riepilogare le indicazioni che sono state fornite in merito alle procedure relative ai flussi di ingresso 2010 per lavoro stagionale.
Tra le diverse precisazioni, si evidenzia che le richieste di rilascio del nulla osta vengono verificate dallo Sportello Unico per l’immigrazione in base alla data di inizio dell’attività lavorativa al fine di evitare che la trattazione tardiva dell’istanza possa determinare la cessazione dell’interesse all’ingresso da parte del datore di lavoro richiedente.
Il sistema, che ricordiamo si basa sulla procedura telematica messa on line dal Ministero dell’interno, permette di verificare se il medesimo datore di lavoro ha già ottenuto in passato altro nulla osta per lavoro stagionale (riferito allo stesso cittadino extracomunitario). Questo permette di accelerare la valutazione complessiva della domanda superando quindi la necessità di acquisire ulteriore documentazione.
L’Istituto previdenziale sottolinea inoltre che al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ed effettuare entro le 48 ore successive, la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Se in sede di convocazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno il datore di lavoro non è più interessato all’assunzione dello straniero, nella pratica può subentrare un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
Per quanto riguarda il rilascio dei visti d’ingresso per lavoro autonomo (si ricorda che il decreto flussi 2010 per lavoro stagionale ha infatti riservato 4.000 quote per lavoro autonomo) da parte delle Rappresentanze diplomatiche italiane, l’INPS ricorda che non potranno ottenere il visto i lavoratori che intendono svolgere in Italia collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e che la disponibilità del reddito annuo minimo pari a 8.500 euro per l’ottenimento del visto per svolgere un’attività autonoma non può essere dimostrata mediante ricorso a fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
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