ExtraUE stagionali: possibile la conversione senza rientrare nel Paese di origine
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’interno, con la nota protocollo n.6100 del 5/11/2013, ha precisato che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno stagionale può ottenere la conversione dello stesso in lavoro subordinato anche se non ha fatto rientro nel Paese di origine per ottenere il secondo visto d’ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività di lavoro.
Il Ministero del lavoro, aderisce così alla pronuncia dell’Avvocatura dello Stato, che a sua volta aveva accolto l’interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato 1610/2013, TAR Marche 170/2010, TAR Umbria 130/2007 e TAR Lazio 5151/2012) che ha ritenuto che l’art.24, c.4 del DLgs 286/1998 va interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo, mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato devono solo sussistere le quote d’ingresso e le altre condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e la mancanza di motivi ostativi.
Pertanto lo straniero può ottenere il nulla osta alla conversione già con il primo permesso di soggiorno stagionale purché la DTL e lo Sportello Unico per l’immigrazione verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate annualmente, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria.
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