Il Ministero dell’interno, aggiorna al 12/10/2012 le risposte alle FAQ sulla sanatoria dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari prevista dal DLgs 109/2012 che avrà termine il prossimo 15 ottobre, precisando che se il codice fiscale indicato nel mod. F24 per il versamento del contributo forfettario appartiene al familiare del datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione, quest’ultima si ritiene valida previa esibizione allo Sportello Unico per l’immigrazione di un’autocertificazione che dichiara il rapporto di parentela tra i due soggetti.
Il Ministero dell’interno ha poi ricordato che può essere regolarizzato con la procedura prevista dal DLgs 109/2012 anche lo straniero che ha già in essere un regolare rapporto di lavoro, ma che successivamente è risultano non essere il regola con il permesso di soggiorno. In questo caso i contributi pagati per il 2° e 3° trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito in precedenza presso l’INPS saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Se però la contribuzione versata è relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella domanda di emersione, è necessario integrare quanto già pagato, è necessario provvedere al pagamento dei contributi mancanti generando i MAV sul sito internet oppure effettuare i pagamenti con i sistemi messi a disposizione dall’INPS on line.
Infine sono validi a testimoniare la presenza ininterrotta in Italia dal 31/12/2011 anche gli attestati di frequenza a corsi scolastici e/o di formazione professionale svolti presso istituti scolastici pubblici o privati.