Farmacisti e assegno per il nucleo familiare
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 50 del 5 giugno 2009, ha chiarito che il titolare di farmacia, essendo considerato "professionista" e non "commerciante", sebbene possa esercitare la propria attività in forma di impresa, risulta obbligato esclusivamente all'iscrizione nei confronti della propria Cassa di categoria - ENPAF e tale circostanza preclude l'iscrizione del medesimo alla Gestione commercianti presso l'INPS. Per tale motivo non può fruire della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) in misura ridotta ex art. 20, comma 1, punto 1) del D.L. n. 30/1974, conv. da L. n. 114/1974.
Diversamente, i coadiutori familiari che collaborano con il farmacista nello svolgimento dell'attività commerciale, essendo preposti alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione commercianti dell'INPS; in tal modo, gli stessi possono fruire della tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare di farmacia alla Gestione INPS.
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