Il Ministero del Interno, con la circolare del 19 maggio, ha fornito le prescrizioni per la graduale ripresa delle attività produttive e sociali, ricavabili da una lettura coordinata del D.L. 33/2020 e del DPCM 17.5.2020.

Per ciò che concerne, in particolare le attività commerciali al dettaglio, si ribadisce che le stesse devono assicurare l’ingresso dilazionato dei clienti e la distanza interpersonale. Non sarà possibile sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le attività economiche, produttive e sociali devono rispettare i protocolli o le linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti a livello centrale. È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è affidata alle regioni l'individuazione delle misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, vengono applicati quelli di livello nazionale.

In merito alle sanzioni, si evidenzia che, elevando a rango di norma primaria quanto già previsto nel DPCM 26.4.2020, il D.L. 33/2020, all’art.1, c. 15, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.