Favor rei per la maxisanzione sul lavoro nero
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 24/09/2008 n.56E, ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione della maxisanzione per l'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione.
Come si ricorderà l'art.36bis, c.7 del DL 223/2006 (in L. 248/2006) ha previsto che a decorrere dal 12 agosto dello stesso anno ha trasferito la competenza ad irrogare la predetta sanzione dall'Agenzia delle entrate alle DPL.
Secondo la circolare nel periodo transitorio ossia in quella fase in cui le violazioni sono state contestate prima del 12 agosto predetto, ma a quella data non era ancora stata irrogata la sanzione, la competenza ad adottare il provvedimento spetta all'Agenzia delle entrate e nella determinazione della sanzione trova applicazione anche il principio del favor rei.
Ne consegue che la sanzione dovrà essere determinata confrontando quella attualmente in vigore con quella vigente al momento in cui la violazione è stata accertata. Tra le due deve trovare applicazione quella più favorevole al datore di lavoro.
Relativamente ai termini di notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, viene richiamato l'art. 7 del DL 248/2007 secondo cui per le violazioni constatate fino a l 31 dicembre 2002, il termine è prorogato al 30 giugno 2008.
Mentre per le violazioni constatate dopo il 31 dicembre 2002 il termine di decadenza va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
Infine dato che l'applicazione della sanzione e la relativa riscossione competono allo stesso organo sarà sempre di competenza dell'Agenzia delle entrate provvedere all'iscrizione a ruolo.
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