Il 30 giugno 2006 scadono i 18 mesi entro i quali devono essere fruiti i giorni di ferie maturati nel 2004 e non ancora goduti.
L'art. 10 del Dlgs 66/2003 e successive modificazioni ha infatti stabilito che il periodo minimo di riposo di 4 settimane deve essere fruito e non può essere monetizzati (se non alla cessazione del rapporto di lavoro). Delle 4 settimane previste dal legislatore 2 devono essere utilizzate nell'anno di maturazione, mentre le altre possono essere fruite entro 18 mesi decorrenti dall'anno di maturazione.
Pertanto i lavoratori che hanno maturato le ferie nel 2004 e non le hanno ancora godute completamente hanno tempo fino al 30 giugno per farlo.
Inoltre il legislatore ha anche previsto che l'azienda, indipendentemente dal fatto che faccia fruire ai propri dipendenti le ferie oppure no è tenuta a versare la relativa contribuzione entro il suddetto termine con la precisazione che la mancata fruizione delle ferie entro i termini di legge comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa da 130 a 780 euro.
Non soggiacciono a questi obblighi e relative sanzioni le settimane eccedenti il minimo di legge che la contrattazione collettiva può aver individuato (ossia dalla quinta settimana in poi). Le settimane eccedenti le 4 previste dalla legge non soggiacciono nemmeno al divieto di monetizzazione previsto per il periodo legale.