Ferie non godute: i contributi sempre entro 18 mesi
A cura della redazione
Il decreto legislativo 66/2003 ha previsto che i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
A tal proposito, l'INPS, rispondendo ad un quesito con il messaggio 8/10/2003 n.118, ha precisato che a prescindere dall'erogazione dell'indennità sostituiva per ferie non godute, l'obbligazione contributiva deve sempre essere adempiuta entro 18 mesi dall'anno solare di riferimento (si veda le circolari 186/99 e 15/2002) anche se il periodo feriale si riferisce alle 4 settimane previste dal DLgs 66/2003 come periodo minimo inderogabile per il recupero delle energie psicofisiche.