Con la recente sentenza n. 2569 del 21 febbraio 2001 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha sancito il diritto del lavoratore di scegliere tra la fruizione effettiva del periodo di ferie maturate e non godute, seppur trascorso l'anno di riferimento, e l'indennità sostitutiva. E' questo un principio di diritto innovativo affermato dalla Suprema Corte in quanto appare decisamente difforme da quanto appariva in precedenza secondo il quale l'indennità sostitutiva era generalmente ammessa. La Corte motiva la sua decisione spiegando che il diritto al riposo attiene alla integrità psico-fisica (interessi esistenziali costituzionalmente garantiti) del lavoratore e pertanto il datore di lavoro che, per cause a lui imputabili, non abbia permesso l'esercizio del citato diritto risponde per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Né il datore di lavoro può esimersi dal rispettare tale principio per il solo fatto che non si consumi nell'anno di riferimento. Pertanto l'art. 2058 codice civile, primo comma, seppur dettato per la responsabilità aquiliana, attribuisce al lavoratore il diritto di pretendere la fruizione effettiva del periodo feriale non tempestivamente goduto per fatto imputabile al datore di lavoro. All'uopo la Suprema Corte pone però dei limiti alla scelta del lavoratore: se la reintegrazione in forma specifica risulta troppo onerosa il datore di lavoro può corrispondere comunque l'indennità sostitutiva