Finanziaria 2010: gli incentivi all'occupazione
A cura della redazione

La legge 23/12/2009 n.191 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), Finanziaria 2010, contiene un serie di disposizioni finalizzate a favorire la rioccupazione di lavoratori disoccupati e svantaggiati, attraverso il riconoscimento di agevolazioni ai datori di lavoro interessati ad assumere detti lavoratori.
Le nuove disposizioni diventeranno operative solo dopo l'emanazione dei prescritti decreti interministeriali.
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, D.L. 636/1939, L. 1272/1939) che abbiano almeno 50 anni di età è riconosciuta:
- la contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi più, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, altri 12 mesi di contribuzione apprendisti e, se il rapporto è a tempo pieno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di disoccupazione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore;
- la contribuzione apprendisti per 18 mesi, se l'assunzione avviene a tempo indeterminato, più il 50% dell'indennità di disoccupazione non percepita dal lavoratore secondo le regole di cui sopra.
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e 50 anni di età: è previsto il prolungamento della durata della riduzione contributiva di cui all'art. 8, c,. 2 (contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi, più altri 12 mesi di agevolazione se il contratto è trasformato a tempo indeterminato) e all'art. 25, c. 9 (contribuzione apprendisti per 18 mesi, assunzioni a tempo indeterminato) fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.
Alle Agenzie per il lavoro, che provvedono all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati di cui al Reg. CE 800/2008 del 6.8.2008, spettano i seguenti incentivi:
- Euro 1.200, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni (visto il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente;
- Euro 800, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni (visto, anche in tale ipotesi, il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente;
- tra Euro 2.500 e Euro 5.000, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di inserimento lavoro o a termine non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Sempre in via sperimentale e per l'anno 2010, è previsto un ulteriore incentivo a favore dei datori di lavoro, che senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari:
- dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, c. 1, D.L. 636/1939, L. 1272/1939);
- dell'indennità di disoccupazione speciale riservata ai lavoratori dell'edilizia (art. 9, L. 427/1975).
L'incentivo è pari all'indennità spettante ai lavoratori nel limite di spesa del trattamento spettante, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogate.
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